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Misure minime di sicurezza e DPS, proroga dei termini (scadenze)E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 314/2004 che dispone proroghe o differimento di
termini (scadenze) in materia di protezione dei dati personali e in particolare del termine per l'adozione
delle misure minime di sicurezza, che slitta dal 30 giugno 2005 al 31 dicembre 2005. Prorogato dal 30 settembre 2005 al 31 marzo 2006, inoltre, il termine per il titolare che dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche di cui al disciplinare – allegato B al Codice. A tal fine il titolare deve descrivere le ragioni in un documento a data certa (era entro il 30 Settembre 2005) da conservare presso la propria struttura. Nel frattempo il titolare adotta tutte le possibili misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi. Estratto del testo D.L. convertito in legge:. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini «Art. 6-bis. – (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali). – 1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: ’’30 giugno 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2005’’; b) al comma 3, le parole: ’’30 settembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 marzo 2006’’.
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