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31 marzo 2006 – Misure minime di sicurezza (strumenti elettronici)
Termine ultimo per il titolare che dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche di cui al disciplinare – allegato B al Codice. A tal fine il titolare deve descrivere le ragioni in un documento a data certa (era entro il 30 Settembre 2005) da conservare presso la propria struttura. Nel frattempo il titolare adotta tutte le possibili misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi.
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