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Misure minime di sicurezza e DPS, proroga dei termini (scadenze). Il consiglio dei ministri, nella seduta del 22 dicembre 2005 (numero 37), ha approvato il decreto chiamato "mille proroghe". Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 e porta il numero 273 del 30 Dicembre 2005 che dispone proroghe o differimento di termini (scadenze) in materia di protezione dei dati personali e in particolare del termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza, che slitta dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006. Si tratta delle misure di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 (trattamenti con e senza l'ausilio di strumenti elettronici) e all'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime) del D.Lgs. n. 196/2003, non previste dal D.P.R. n. 318/1999, fra cui anche la stesura o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (detto DPS). Prorogato dal 31 marzo 2006 al 30 giugno 2006, inoltre, il termine per il titolare che dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche di cui al disciplinare – allegato B al Codice. A tal fine il titolare deve descrivere le ragioni in un documento a data certa (era entro il 31 marzo 2006) da conservare presso la propria struttura. Nel frattempo il titolare adotta tutte le possibili misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi. Prorogato al 28 febbraio 2006 l'obbligo per la pubblica amministrazione di dotarsi di regolamenti, predisposti anche secondo schemi-tipo autorizzati dal Garante, contenenti le regole per il trattamento di dati sensibili. Estratto del testo D.L. convertito in legge dalla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. «Art. 10. – (Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali). 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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