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[Legge sulla Privacy - D.lgs. 196/03 - normativa e adempimenti]

 

 :: Adempimenti specifici e verifiche

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Richieste dell’interessato ex art. 7

In caso di richiesta da parte dell’interessato, il titolare deve adoperarsi per rispondere tempestivamente alle richieste dello stesso. In caso di mancata risposta entro quindici giorni dal ricevimento della sua richiesta, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per ottenere soddisfazione dei propri diritti (artt. 145 e seguenti del Codice).

Notificazione

Sarà necessario provvedere alla modifica della notificazione effettuata al Garante tutte le volte in cui cambi uno degli elementi in essa contenuti, sempre nel caso in cui si rientri nei trattamenti contemplati dall'art.37 del Codice.

Informativa

E’ necessario distribuire nuove informative, o comunicare i mutamenti intervenuti, tutte le volte in cui cambi uno degli elementi descritti dall’art. 13 del Codice:

  1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  5. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare.

Non c’è obbligo di modificare l’informativa qualora cambino i responsabili, che siano stati indicati nell’informativa solo in base alla qualifica rivestita; può anche essere indicato solo il luogo dove è conservato l’elenco completo dei responsabili del trattamento, ovvero il modo per accedervi. E’ comunque necessario indicare nome e dati di almeno un responsabile, se nominato.

Qualità dei dati ex art. 11

Il titolare deve curare che il trattamento dei dati avvenga sempre nel rispetto dei principi dettati dall’art.11 del Codice; dunque, occorre verificare costantemente:

  1. che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  2. che siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  3. che siano esatti e, se necessario, aggiornati;
  4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Consenso

E’ necessario, in generale, procedere alla verifica dell’esistenza del consenso ogniqualvolta il trattamento sia effettuato per scopi diversi da quelli per cui il consenso era stato inizialmente prestato, nonché tutte le volte in cui i dati debbano essere comunicati a soggetti terzi, o diffusi ad un numero di persone indeterminato.

Comunicazioni all’interessato relative allo stato di salute

Le comunicazioni all’interessato riguardanti lo stato di salute devono essere effettuate tramite il medico di medicina generale designato dall’interessato o dal titolare; verificare dunque che tale regola sia sempre rispettata.