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Richieste dell’interessato ex art. 7In caso di richiesta da parte dell’interessato, il titolare deve adoperarsi per rispondere tempestivamente alle richieste dello stesso. In caso di mancata risposta entro quindici giorni dal ricevimento della sua richiesta, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per ottenere soddisfazione dei propri diritti (artt. 145 e seguenti del Codice). NotificazioneSarà necessario provvedere alla modifica della notificazione effettuata al Garante tutte le volte in cui cambi uno degli elementi in essa contenuti, sempre nel caso in cui si rientri nei trattamenti contemplati dall'art.37 del Codice. InformativaE’ necessario distribuire nuove informative, o comunicare i mutamenti intervenuti, tutte le volte in cui cambi uno degli elementi descritti dall’art. 13 del Codice:
Non c’è obbligo di modificare l’informativa qualora cambino i responsabili, che siano stati indicati nell’informativa solo in base alla qualifica rivestita; può anche essere indicato solo il luogo dove è conservato l’elenco completo dei responsabili del trattamento, ovvero il modo per accedervi. E’ comunque necessario indicare nome e dati di almeno un responsabile, se nominato. Qualità dei dati ex art. 11Il titolare deve curare che il trattamento dei dati avvenga sempre nel rispetto dei principi dettati dall’art.11 del Codice; dunque, occorre verificare costantemente:
ConsensoE’ necessario, in generale, procedere alla verifica dell’esistenza del consenso ogniqualvolta il trattamento sia effettuato per scopi diversi da quelli per cui il consenso era stato inizialmente prestato, nonché tutte le volte in cui i dati debbano essere comunicati a soggetti terzi, o diffusi ad un numero di persone indeterminato. Comunicazioni all’interessato relative allo stato di saluteLe comunicazioni all’interessato riguardanti lo stato di salute devono essere effettuate tramite il medico di medicina generale designato dall’interessato o dal titolare; verificare dunque che tale regola sia sempre rispettata.
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